Art. 4.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, le posizioni dirigenziali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia prevedendo un loro aumento del 20 per cento da riservare, mediante apposito concorso pubblico, al personale in servizio con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
      2. Una quota dell'aumento dell'organico dirigenziale previsto dal comma 1 è destinata all'istituzione del ruolo dirigenziale degli UNEP.